martedì 20 ottobre 2020

Governo, osserva la Costituzione Italiana?

Lo “stato di emergenza” non è previsto dalla Costituzione.

La Costituzione italiana prevede solamente la deliberazione dello “stato di guerra” (che è cosa ben diversa) da parte delle Camere (all'articolo 78) con il quale il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari ad affrontare possibili conflitti bellici.

Due le conditio sine qua non che fanno sì che tali misure siano conformi allo Stato di diritto: il presupposto di fatto (l’emergenza sanitaria) e la temporaneità.

Il termine “emergenza” nell’ambito delle scienze sociali è impiegato per indicare “situazioni improvvise di difficoltà o pericolo, a carattere tendenzialmente transitorio, le quali comportano una crisi di funzionamento delle istituzioni operanti nell’ambito di una determinata compagine sociale”.

Questo significato viene trasposto in termini giuridici nello “stato d’eccezione”, espressione accompagnata da un’ambiguità terminologica e semantica.

Tali ambiguità sono riconducibili all’impossibilità di ricondurre ad un’unica figura le molteplici situazioni emergenziali che comportino una sospensione temporanea (più o meno pregnante) dei diritti costituzionali, cui lo stato possa ritrovarsi a far fronte.

Questa disamina si propone di analizzare come sia stato affrontato “lo stato d’eccezione” nella teoria costituzionalistica, come si configuri lo stato d’emergenza in Italia e quale sia la copertura costituzionale, per approdare infine ad una riflessione più ampia sui limiti della configurazione dello stato d’emergenza nelle democrazie moderne.

Lo stato d’emergenza rientra nella macroarea dello stato d’eccezione, definito dalla scienza politica come una “particolare concezione del potere politico, che impone di sospendere il rispetto delle leggi scritte e di dedicarsi con tutte le forze al superamento della situazione stessa”.

Orbene, tale stato si contrappone allo Stato di diritto, proprio perché si configura come una situazione in cui il diritto è sospeso.

Esso è accompagnato da un’ulteriore ambiguità, che si aggiunge a quella terminologica e semantica: la collocazione.

Esso è da considerarsi parte integrante del potere costituito o piuttosto una riappropriazione- seppur temporanea- del potere costituente?

La dottrina costituzionalistica ne ha proposto diverse formulazioni: Schmitt lo considerava come uno stato intermedio tra natura e stato di diritto, Kelsen invece come stato pre-giuridico.

Schmitt, costruisce uno stato d’eccezione perenne, espressione della sovranità: “Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione”, ma uno stato d’eccezione perenne è al tempo stesso fondamento e punto cieco del diritto.

Più semplicemente, una sovranità senza limiti prestabiliti comporta la negazione dello Stato di diritto.

Alla dottrina schmittiana è stata ricondotta la Costituzione di Weimar, il cui art. 48 prevedeva la sospensione parziale o totale dei diritti costituzionalmente garantiti per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tale articolo però non erano previsti limiti temporali tanto che Hitler trasformò lo stato d’eccezione in un’eccezione perenne: la forma di governo totalitaria.

Per Schmitt “Il Sovrano decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo.
Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso perché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa“.

Ex art. 5 co.1-bis. Legge 225/1992

“La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni”. La delimitazione temporale è necessaria a far sì che lo stato d’emergenza non tramuti in un colpo di stato. Il ristabilimento del precedente ordine sospeso è garantito all’art. 4-ter che prevede il “subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria” , cui provvedere “almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis”

Il Governo Conte ha proclamato lo stato di emergenza per 365 giorni, quindi in teoria ha commesso un errore secondo la Costituzione?

Ora a prescindere la fondatezza dell'emergenza sanitaria, ma non troviamo schizofreniche le norme anticovid, prive di logiche elementari nonché di consecuzio logica?

Altresì ai sensi dell'art. 32 della costituzione italiana, che recita così :
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...].

Per effetto di ciò, non si sta violando il suo principio, sospendendo le attività ordinarie del servizio sanitario nazionale?

Chi pagherà i danni alla salute dei cittadini, per ritardi diagnostici, per ritardi di interventi, per la qualità della vita persa?

Uno Stato di Diritto, dovrebbe tutelare a 360 gradi la Sacralità della Vita, mentre nella realtà?

Le opposizioni esautorate del loro ruolo istituzionale, godendo di stipendio istituzionale, godendo di immunità parlamentare, perché non vanno ad incantenarsi sotto il Quirinale chiedendo lo scioglimento delle camere?

Dimostrino di non essere d'accordo ufficiosamente con il Governo, basta spot. 

La Verità è Figlia del Tempo 

EP

#midilettoascrivereriflessioni
#NonSonoUnPolitico