mercoledì 29 novembre 2017

Istituto Comprensivo di Marcellina - Rm

Diritto allo Studio & Diritto Costituzionale

SCUOLA PUBBLICA ne conosciamo il significato? 

Nel mese di Agosto c.a., a seguito di notizie sull'obbligo di acquisto delle uniformi per l'Istituto Comprensivo di Marcellina - Rm, visto e considerato l'assenza di un sondaggio o referendum tra i genitori, il consiglio d'istituto deliberava tale obbligo in violazione dei più semplici diritti delle famiglie dei Studenti, nonché degli art. 33 e 34 della Costituzione Italiana, qui integralmente riscritti, visto e considerato che in data 29/11/17 la neo preside sostiene la legittimità costituzionale della delibera in questione legandola a doppio filo con l'iscrizione all'anno scolastico successivo presso la Scuola Pubblica;

Quindi visti,

"Gli articoli 33 e 34 della CostituzioneConcretamente, l’opera di promozione culturale si svolge garantendo:—   la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.);—   la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.);— il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.);—    l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art. 34, comma 2 Cost.);—     il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.);—      l’ammissione, per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.);—  la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma 3 Cost.);—   la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, comma 4 Cost.).Oltre che allo Stato in prima persona i compiti sopra indicati potranno essere espletati anche da altre soggettività (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Aziende/USL etc.).

Il termine "Repubblica" viene infatti adoperato nell’art. 9 Cost. nella sua accezione più vasta.
È quindi lo Stato come ordinamento, in tutte le sue possibili articolazioni, che persegue la promozione culturale attraverso l’opera di ciascun soggetto pubblico, ognuno nella misura e nei limiti del proprio ambito di competenza.
Restano estranei alla nozione di Repubblica, che abbiamo innanzi illustrato, tutti gli enti di diritto privato (associazioni, istituzioni, fondazioni) pur non potendo essere disconosciuto l’enorme contributo da essi fornito allo sviluppo e all’elevazione intellettuale della collettività.
La libertà dell’arte e della scienzaL’articolo 33, 1º comma, della Costituzione sancisce: "L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento".L’identificazione dei concetti di "arte" e di "scienza" è di enorme difficoltà, poiché qualsiasi oggetto può essere affrontato scientificamente e qualunque può essere il contenuto o il motivo di una espressione artistica.
Se per quanto attiene alle manifestazioni scientifiche si può far riferimento al criterio del modo o del metodo con cui vengono sviluppate, ossia quello considerato tale in un determinato momento storico dall’opinione prevalente, non è possibile ricorrere a tale criterio per le manifestazioni artistiche.
Qui si può solo far riferimento al fine estetico intrinseco che, pur non eliminando tutte le difficoltà, è l’unico che presenta sufficienti garanzie di non arbitrarietà ed oggettività.
Saremo quindi in presenza di manifestazioni artistiche o scientifiche quando l’oggetto dell’attività abbia un fine estetico in sé o sia trattato con metodo scientifico.
In sede di Assemblea Costituente fu sollevata la questione della inutilità della lettera dell’art. 33, 1º comma, Cost. laddove si proclama la libertà dell’arte e della scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono esse stesse la libertà.
Ciò nonostante la formula rimase invariata perché fu considerata valida garanzia della "libertà di manifestazione concettuale e, al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale dell’insegnamento".
Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 16/1980) più volte intervenuta in materia, consente di enucleare due distinti concetti: libertà nell’insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica); libertà dell’insegnamento con riferimento all’ambito organizzativo e strutturale.
La libertà nell’insegnamento con riferimento alla prima accezione è da condividersi l’opinione di chi afferma che l’insegnamento consiste in qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l’arte e la scienza, abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Di ciò si trova conferma nel testo dell’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado) che sancisce: "… la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".
L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.
Restano escluse tutte le manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale.
Nell’area di garanzia della libertà di insegnamento non può essere compresa neanche l’espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie, bensì solo l’esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico; proprio su questo punto si basa la più ampia tutela di siffatta libertà rispetto a quella di manifestazione del pensiero.
La libertà di insegnamento, in presenza di un’esplicita dichiarazione costituzionale, deve ritenersi totalmente libera e tutelata in maniera assolutamente svincolata, secondo alcuni autori, anche dall’unico limite esplicito posto dalla Costituzione alla libertà di manifestazione del pensiero: quello del buon costume.
La dottrina dominante, invece, è di parere contrario e ritiene che l’insegnamento, in qualunque ambito venga esercitato, incontri quali limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del buon costume, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità.
Difficilmente definibile a priori è l’ambito concettuale del buon costume in quanto strettamente collegato alla contingenza storica e al quadro di valori accolti dalla collettività sociale. In senso lato vi si possono far rientrare tutti quegli atti o fatti che in un dato momento storico suscitano scandalo o allarme sociale, violando il comune senso del pudore o la coscienza collettiva.Il rispetto dell’ordine pubblico si traduce nel divieto di introdurre, per il tramite dell’insegnamento, elementi di turbativa sociale e di propaganda sovversiva per le istituzioni dello Stato.Il limite della pubblica incolumità attiene, infine, a quelle "attività pratiche che si accompagnino, integrandolo o sviluppandolo, all’insegnamento" (attività tecniche o di laboratorio) e che, quando svolte senza le normali cautele, sono potenzialmente pregiudizievoli per l’integrità fisica e la salute degli alunni.
Infine, il legislatore ha provveduto ad identificare quali ulteriori limiti alla libertà d’insegnamento il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994).
Appare chiaro che l’espressione "rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", pur nella sua vaghezza, va interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto della lettera dell’art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…").
La libertà di insegnamento diventa, in altri termini, strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla diversità.
La libera gestione dell’istruzioneDal punto di vista strutturale la libertà di insegnamento, enucleabile ex art. 33, 1º comma Cost., si connota e si qualifica come "libertà della scuola".In particolare il secondo comma dell’art. 33 Cost., afferma che "la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi".
Allo Stato quindi compete, in via generale, la predisposizione dei mezzi di istruzione e la creazione delle norme generali in materia.
Tuttavia l’istruzione non è riservata, quanto alla sua gestione, soltanto allo Stato: tanto è vero che l’articolo 33, comma 3, afferma che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato".
Dunque, per quanto riguarda la creazione e la gestione dei mezzi di istruzione, non vi è alcun monopolio statale; al contrario la previsione costituzionale legittima un sistema parallelo, libero nelle forme organizzative e nei contenuti.
Ciò discende evidentemente dal principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, e della libertà di iniziative dirette a realizzare la diffusione dello stesso, anche mediante l’insegnamento.
Va tuttavia segnalato che il "parallelismo fra iniziativa pubblica e iniziativa privata" nella libera gestione dell’istruzione non comporta impegni di spesa da parte dello Stato: la scuola privata deve, infatti, costituirsi e gestirsi senza onere per lo Stato.
Pur nella sua chiarezza la previsione dell’art. 33, 3º comma Cost., è stata al centro di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale al fine di stabilire quale sia l’ambito del non-intervento statale: la sola istituzione della scuola privata ovvero il suo funzionamento.In realtà sembra legittimo affermare che la lettera del dettato costituzionale non esclude che lo Stato possa intervenire finanziando scuole o istituti in difficoltà (ciò anzi potrebbe giovare al mantenimento di un pluralismo della cultura), ovvero scuole private in luoghi in cui non esistono scuole statali.
Non è invece libera, ma legata a precise valutazioni tecniche, la possibilità di parificare ed equiparare gli studi compiuti in istituti di istruzione privati a quelli compiuti presso scuole statali.
Risulta dall’art. 33, 4º comma che la parità con le scuole statali è accordata, alle scuole che la richiedono, in base a legge dello Stato che fissi "i diritti e gli obblighi" di esse.
Ciò è evidentemente stabilito per il rispetto del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: in tal senso il costituente ha disposto che agli alunni delle scuole private sia assicurato un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Significativo è quanto sentenziato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sent. 15-6-1984): l’interpretazione dei principi di cui all’art. 33 Cost. è nel senso "di una assoluta equiparazione fra alunni di istituzioni pubbliche e private… per l’unicità della funzione e dello scopo prefissato, che è quello di fornire agli studenti un titolo culturale e giuridicamente efficace".

Il diritto all’istruzione strettamente collegata alla libertà di insegnamento (nella duplice accezione che se ne è evidenziata) è la libertà di istruzione, nel senso che al dovere statale di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, fa fronte un diritto civico dei cittadini da intendersi come diritto ad una prestazione: il diritto di accedere liberamente al sistema scolastico, enucleabile dalla lettera dell’art. 34, 1º comma Cost. che recita: "La scuola è aperta a tutti".
Il diritto allo studio si colloca, in una Costituzione garantita e solidarista come la nostra, nel novero dei diritti sociali ovvero di quei diritti che promuovono l’intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli.
È compito della Repubblica, infatti, garantire l’estensione erga omnes dell’offerta di istruzione nonché la fruibilità di essa con una serie di provvidenze, elargizioni e aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l’eguaglianza dei "punti di partenza" voluta dall’art. 3, comma 2, Cost.In seno all’Assemblea Costituente fu osservato: "Uno dei punti al quale l’Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun’altra, sia accentuato l’impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell’istruzione.
Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera e integrale democrazia".

La partecipazione democratica ai principi costituzionali in materia scolastica tracciano le linee portanti di una scuola che, qualunque ne sia la forma — pubblica o privata — si assume il compito di accompagnare lo studente nelle tappe fondamentali del suo percorso formativo e consentire, così, il pieno dispiegamento della sua personalità individuale e sociale.

Più precisamente è da rilevare che la formazione scolastica non è certo fine a sé stessa mirando a consentire il perfetto ed armonioso integrarsi dell’individuo nella comunità sociale, tanto che può parlarsi di una formazione integrale della persona umana.
Scuola e società conducono, perciò, un’azione sinergica in tal senso, interagendo a diversi livelli.
È questo il senso della partecipazione democratica che, a partire dai decreti delegati del ’74 fino al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia scolastica (D.Lgs. 297/94), viene introdotta come strumento di interazione volto a consentire il coinvolgimento delle forze sociali, delle comunità locali e degli interessati (studenti e genitori) ai problemi della scuola, e viceversa l’approfondimento dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti."

Considerato quanto sopra esposto

siamo a contestare all'istituto comprensivo in indirizzo in primis il modus operandi di tale obbligo, senza aver minimamente dato il via ad un referendum tra il popolo scolastico con le motivazioni di base per giustificare un nuovo balzello a carico delle famiglie, come se non bastasse la contribuzione periodica con carta igienica e A4, ad esempio, questo alla faccia della gratuità  della scuola pubblica e democrazia; in secundis sempre relativo al modus operandi è la comunicazione a molti genitori dell'obbligo di acquisto della versione estiva via whattsapp, molti dei quali addirittura ignari di quanto in argomento, perchè non contattati oppure in ferie.

Ora analizzando ancor  più a fondo la questione emerge, oltre all'illegittimità costituzionale di tal delibera di consiglio, la necessità di far fronte a tale balzello, contra legem, per poter assicurare un igiene minima per ogni capo la necessità di prevedere a rigor di logica almeno due pezzi, moltiplicando il tutto se una famiglia avesse più di un figlio frequentante "Harward"; pardon frequentante l'Istituto Comprensivo di Marcellina, tutto ciò ovviamente senza entrare nel merito della fattezza di queste pseudo uniformi e l'Università di Harward  perdoni l'accostamento.

Or bene, visto e considerato quanto sù menzionato, ci chiediamo ancora se non fosse stato sufficiente in primis fare un sondaggio a mezzo lettera da far recapitare ai genitori, poi magari acquisiti tali dati, optare per le uniformi prevedendo per i meno abbienti l'acquisto a carico dell'Istituto, perchè nella scuola pubblica possono insistere casi di impossibilità economica, oppure in extrema ratio oppure prima ed unica soluzione, pensare ad una circolare ad indirizzo del decoro da assumere nella frequentazione delle aule scolastiche a partire dal vestiario.

In conclusione, visto e considerato quanto sopra espresso, questa associazione oltre a dare vita a breve ad una seconda associazione di genitori apolitica ed apartitica, qualora non verrà ritirata la delibera dante causa, procederà in altre sedi a denunziare quanto qui evidenziato, con ogni riserva e più ampia facoltà di legge .

Roma lì, 04 Agosto 2017

Roma lì 29/11/2017

       Associazione Diritti & Doveri
          Via Crescenzio n.2 Roma
           f.to dr Ennio Pietrangeli
“Firma Autografata Sostituita dall’indicazione a stampa
Ai sensi art.3 co 2 D.lgs Ai se nsi art.6 co 2 Lg 412/91
Non seguirà trasmissione originale"

Nessun commento:

Posta un commento