sabato 12 febbraio 2022

LAVORATORI ITALIANI, NELLA MORSA DEL GOVERNO E DELLE IMPRESE.

Ai datori di lavoro, pubblici e privati, che ancora oggi sostengono come i costi per i tamponi non sono a carico degli stessi, contrariamente a quanto emerge dal ragionamento di seguito, ricordiamo che la libertà di fare impresa non inizia dove terminano i diritti dei lavoratori. 

È sufficiente infatti ripercorrere l’impalcatura tutta del decreto 81, per rilevare un dato estremamente semplice: che si parli di rischi generici, o di rischiosità specifiche, è il datore di lavoro che è tenuto a un ventaglio complesso di adempimenti, ivi compresa, ad esempio, la dotazione al lavoratore, a spese dell’azienda, dei dispositivi di protezione individuale che permettono di contenere i rischi per la salute dei dipendenti e, tra questi oneri rientra anche la sorveglianza sanitaria.

Obblighi, questi, che con queste stesse identiche caratteristiche, compreso l’onere economico a carico dell’azienda, operano anche nello specifico ambito dell'esposizione ad "agenti biologici" (art. 266 e ss. DLGV 81/08) , per tali intendendosi qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni:

...se sono un lavoratore che, per rendere la sua prestazione, è inevitabilmente esposto ad una contiguità con tali "agenti", è automatico, e nessuno lo ha mai seriamente messo in discussione, il fatto che ogni onere economico conseguente alla adozione di misure atte a contenere il rischio, nasca e resti a carico del datore di lavoro....qui trovasi il fondamento precedentemente evidenziato.

Occorre poi evidenziare anche che, ai sensi dell’art. 2087 del c.c. nonché del d.l. 81/2008, il datore di lavoro, in quanto titolare dell’obbligo di tutela e garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c., “… è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Lo scenario dal 2020 è in parte cambiato con l’adozione dei Protocolli Covid19, che come già evidenziato, impongono ai datori di lavoro di adottare misure per contrastare e contenere il virus negli ambienti di lavoro, tra questi rientra il principio di sorveglianza sanitaria.

Ad esempio, l'art. 32 del Decreto Sostegni bis pare proprio accomunare tali dispositivi ai DPI, noti per essere da sempre stati a carico dei datore di lavoro.

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la voce "Sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" viene di fatto inserita nell'allegato III della Direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici relativi ai virus tra cui la famiglia "Coronaviridae") e prende spazio tra "Sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus (virus SARS)" e "Sindrome respiratoria medio-orientale da Coronavirus (virus MERS).

Quindi a chiosa di tale ragionamento ed a sostegno di questa tesi, viene in aiuto anche il D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 1: a pagina 15 del documento, all'art. 15 "Misure generali di tutela", al comma 2 recita che :

"Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Senza dimenticare che il SARSCOV2 è stato inserito nelle tabelle INAIL.

EP


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