Associazioni & .....................possono integrare............quanto.........mmmmm.......
chissà..........approfondiamo..........:
L'associazione per delinquere è un reato punito dal codice penale all'articolo 416.
Esso si verifica quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti.
Anche il solo fatto di partecipare all'associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se (come vedremo) la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione.
I capi soggiacciono alle stesse conseguenze sanzionatorie previste per i promotori.
In ogni caso si tratta di reato comune, in quanto chiunque può essere soggetto attivo.
Ratio legis
Da quanto detto risulta evidente che per la configurabilità dell'associazione per delinquere è sufficiente che vi siano un accordo associativo stabile e un programma di delinquenza volto a commettere una pluralità di delitti.
L'articolo 416 c.p. è volto quindi a tutelare l'ordine pubblico e la sua ratio va individuata nella circostanza che l'organizzazione criminosa crea di per sé allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei delitti.
Elementi costitutivi
Come detto, l'associazione per delinquere è reato comune.
La condotta è a forma libera.
L'elemento soggettivo, invece, è rappresentato dal dolo specifico, ravvisabile nella coscienza e nella volontà di far parte di un'associazione composta da almeno tre persone con lo scopo di commettere più delitti.
L'associazione per delinquere, inoltre, è un reato di mera condotta e di pericolo, in cui il tentativo è dalla giurisprudenza (sebbene non unanime) ritenuto configurabile solo con riferimento a un'associazione già esistente e della quale si voglia entrare a far parte.
Infine occorre sottolineare che la consumazione avviene nel momento in cui l'associazione si è costituita, indipendentemente dalla commissione dei delitti, e si protrae fintanto che l'associazione stessa perdura, tanto che quello in esame si configura come reato permanente.
Ipotesi aggravate
Coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione per delinquere sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre coloro che si limitano a parteciparvi sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ciò vale in via generale, l'articolo 416 c.p. contempla, tuttavia, anche delle ipotesi aggravate di associazione per delinquere.
Innanzitutto, si applica la reclusione da cinque a quindici anni in caso di brigantaggio, ovverosia quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.
Nel caso, invece, in cui l'associazione sia diretta a commettere il delitto di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), quello di tratta di persone (art. 601 c.p.), quello di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o quello di trasporto di stranieri clandestino aggravato (art. 12, co. 3-bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la pena è della reclusione da cinque a quindici anni, per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, o da quattro a nove anni, per coloro che ne fanno solo parte.
Sono poi aggravati i casi in cui l'associazione sia diretta a commettere i delitti di prostituzione o pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
In tali ipotesi, infatti, si applica la reclusione da quattro a otto anni, per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, o da due a sei anni per coloro che ne fanno solo parte.
Figure speciali
La legge prevede poi alcune figure speciali di associazione per delinquere.
Si tratta, innanzitutto, dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, punita a norma dell'articolo 74 del d.p.r. numero 309 del 9 ottobre 1990.
Si tratta, poi, dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punita dall'articolo 291-quater del d.p.r. numero 43 del 23 gennaio 1973, introdotto dall'articolo 1 della legge numero 92 del 19 marzo 1993.
VZ/EP