In pillole, ragioniamo sul.......
Dispositivo dell'art. 580 Codice Penale
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo precedente.
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio, contenute negli artt.575-577.
La pluralità dei soggetti è indispensabile per questa fattispecie legale, che potrà essere realizzata, infatti, soltanto mediante la condotta di più persone.
Nonostante ciò, il legislatore specifica la punibilità unicamente per la condotta dell’istigatore, non costituendo fatto-reato la condotta dell’istigato, anche qualora l’evento mortale non si verificasse.
Sarà necessario, tuttavia, affinché la figura criminosa possa sussistere, che l’istigato ponga in essere una condotta.
Quest’ultimo, inoltre, dovrà essere capace d’intendere e di volere poiché, alternativamente, l’ipotesi criminosa sarebbe quella dell’omicidio doloso.
La condotta punibile si concretizza:
con atti diretti a formare l’altrui proponimento, facendo sorgere in altri un proposito suicida precedentemente assente (determinazione);
nell’attività diretta a rafforzare un proposito suicida già presente (istigazione);
negli atti di ausilio prestato al suicida, ad es. fornendo il mezzo per attuare il suicidio, creando situazioni favorevoli, dando istruzioni idonee all’esecuzione ecc. (aiuto).
Non dovrà esserci alcuna cooperazione diretta nell’esecuzione, alternativamente la condotta ricadrebbe nell’alveo del delitto di omicidio del consenziente ex art. 579.
La condotta dell’istigato, invece, consiste negli atti attraverso il quale il soggetto consuma il suicidio, ovvero tenta il suicidio dalla quale derivi una lesione grave o gravissima della propria persona.
L’oggetto materiale è la persona del determinato, istigato, aiutato al suicidio sulla quale la condotta provocano la morte o la lesione grave o gravissima.
L’evento ha carattere plurimo poiché si scinde in più eventi necessari e susseguenti di diversa natura, sia psichica che fisica.
Questo delitto non sussisterebbe se l'istigato non attuasse, a seguito delle operazioni di determinazione, rafforzamento ed agevolazione (evento psichico), la condotta suicida quantomeno nella forma tentata (evento di natura fisica).
Nel caso in cui l’evento di natura fisica non si realizzasse, va da sé che mancherebbe un elemento costitutivo, indispensabile per l’esistenza del reato.
Invero, la mera condotta di istigazione, non accolta pragmaticamente dall’istigato, determinato, aiutato, non è punita nel nostro ordinamento.
Il momento consumativo si ha col verificarsi dell’ultimo evento, e cioè con la morte del suicida ovvero con la sua lesione personale grave o gravissima.
Anteriormente a tale evento, non si avranno figure criminose punibili, neppure alla stregua del tentativo (art. 56).
Inoltre, il dispositivo normativo specifica che costituirà reato il fatto dell’istigazione al suicidio, nel caso in cui la morte non avvenga, solo qualora il soggetto riporti delle lesioni gravi o gravissime, escludendo, implicitamente, la punibilità qualora le lesioni riportate siano lievi o lievissime (art. 582).
L’elemento psicologico del reato consiste nell’accordo di volontà tra i due soggetti, che per il soggetto punibile si concreta nella volontà di determinare o istigare o agevolare il suicidio altrui, ovvero sia nella volontà precipua di tenere la condotta criminosa per conseguire quel determinato effetto.
I motivi saranno valutati alla stregua delle circostanze comuni.
Le circostanze speciali previste per il delitto di cui all’art. 580 c.p. sono:
l’aggravante per il fatto commesso contro una persona minore degli anni diciotto;
l’aggravante per il fatto commesso contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti.
Se la persona istigata, eccitata o aiutata è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio ex art. 575 e seguenti.
La pena prevista è della reclusione da cinque a dodici anni. Se invece il suicidio non avviene, la reclusione è da uno a cinque anni, sempre che, come si è detto ut sopra, dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (art. 583).
Tali pene saranno aumentate se ricorrono circostanze aggravanti speciali.
Qualora la persona istigata fosse minore degli anni quattordici o priva della capacità d’intendere e di volere, la pena è quella disposta per l’ipotesi di omicidio doloso comune (art. 580 ult. cpv.)
In conclusione proviamo a cercare prove relative ad un casus belli.... chissà che Giustizia possa farsi.
Ogni Uomo o Donna che indossa un Uniforme nel comparto sicurezza pubblica o "privata", merita il giusto rispetto, supporto e.....!!!
IL PATRIOTA
🇮🇹😉🇮🇹