Limitazioni all’introduzione di una disciplina peggiorativa vincolante per via contrattuale
di Ennio Pietrangeli
La giurisprudenza ammette, in teoria seppur con novellate riserve, tecnico giuridiche, che un nuovo contratto collettivo di lavoro introduca modifiche peggiorative al rapporto di lavoro, ma solo in teoria, perché poi in analisi tecnica non è così.
In quanto limiti a questa possibilità sono il principio della intangibilità della retribuzione e la salvaguardia dei diritti acquisiti, malattia, riposo tabellare, riposo giornaliero, cambio appalto, sicurezza sul lavoro, ecc.
In altre parole, mediante un contratto collettivo non sarebbe ammissibile prevedere una decurtazione retributiva oppure la cancellazione di un diritto che sia già maturato ed entrato nel patrimonio del lavoratore, vedasi periodo di comporto malattia (primi 3 giorni), cambio appalto, sistema di riposo, sicurezza sul lavoro, ecc.; quindi le associazioni stanno proponendo qualcosa di illegale, perché la parte peggiorativa qualora tacitamente accettata dal lavoratore sarebbe comunque viziata di nullità in quanto alla base dell'oggetto di un contratto nazionale vi deve essere un vantaggio per ambo le parti rappresentato dal fine e dall'oggetto del contratto stesso.
Una tacita accettazione rappresenterebbe un atto forzoso di posizione dominante di una delle parti (quella datoriale).
Pur essendo materia civile si verrebbe a violare un principio giuridico applicato anche in campo penale, ovvero, il favor rei in base al quale si deve applicare la normativa maggiormente vantaggiosa per la parte con un ruolo piu debole.
In particolare, per disporre di un diritto aquisito, poi sarebbe necessario un apposito ed esplicito mandato legale da parte del lavoratore, che non si può risolvere con la semplice espressione di delega sindacale.
Tuttavia, i contratti collettivi di lavoro sono ordinari contratti di diritto comune,
questo vuol dire che i contratti in questione possono vincolare solamente i lavoratori iscritti al sindacato stipulante.
I lavoratori non iscritti a quel sindacato possono peraltro aderire all’accordo, cosa che non può avvenire tacitamente, trattandosi di diritto soggettivo tutelato.
In altre parole, il lavoratore non iscritto al sindacato stipulante, che intenda rifiutare (come è suo diritto) gli effetti di un accordo, ha l’onere di manifestare tempestivamente il proprio dissenso; qualora la contrarietà all’accordo non fosse dichiarata, si potrebbe ritenere che il lavoratore abbia tacitamente prestato il proprio consenso all’accordo stesso, ma non è realmente così, come numerosi passati in giudicato ci dicono.
La regola sopra indicata non trova applicazione nel caso dei c.d. contratti gestionali, indi di carattere diverso perché aventi un obiettivo diverso.
Si tratta di accordi che il datore di lavoro stipula, eventualmente, con le organizzazioni sindacali in caso di Cassa integrazione guadagni, o licenziamenti collettivi, o trasferimenti d’azienda.
In casi come questi, la legge prevede una articolata procedura di informazione e consultazione del sindacato, all’esito della quale è possibile la stipulazione di un accordo per la disciplina e la gestione del provvedimento deciso dal datore di lavoro, sempre in favor lavoratoris.
Pertanto è contra legem derogare in pejus alle normative legali vigenti, nazionali e comunitarie, stante l'acquisizione dei diritti acquisiti con precedente contratto, in quanto sia il computo dei primi tre giorni di malattia, sia la clausola di salvaguardia sociale riguardante il cambio appalto alle medesime condizioni economiche e normative, sia il sistema di riposo tabellare come quello tra un turno di servizio e il successivo, in quanto non solo funzionali al recupero psicofisico degli operatori del settore, ma necessario visto la particolarità del mandato al Comparto Sicurezza Complementare, che concorre alla sicurezza nazionale, indi la sua specifica funzione deve essere di supporto alla sicurezza pubblica e non di intralcio, causa l'inefficienza psicofisica degli operatori, dettata non solo dalle condizioni di lavoro peggiorative che vogliono le associazioni datoriali, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro ma anche sotto il profilo economico che decurtera' in sostanza le retribuzioni di circa 300,00 euro/mese, quindi di fatto contra legem, per le motivazioni su addotte.
Si ritiene, sia obbligatorio considerare i riflessi in termini di sicurezza pubblica e tenuta sociale posta a rischio, con questa operazione delle associazioni datoriali, illegittima ed anticostituzionale, come lo è il dumping che hanno inserito nel precedente CCNL ad oggi scaduto ed oggetto di trattativa, per questi motivi si chiede al Ministro degli Interni ed al Ministro del Lavoro, di intervenire immediatamente in tutela della Guardie Giurate D'Italia, le quali hanno diritto a lavorare in sicurezza e dignitosamente, con un CCNL degno di tal nomea e con la tanto agognata riforma tecnica giuridica.
Per le Guardie Giurate D'Italia
EP
Ufficio Stampa
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